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Giornata mondiale del rifugiato 2011: a 60 anni dalla ratifica della Convenzione delle NU sui rifugiati
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Direttore Internazionale, Peter Balleis SJ
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| La violenza, come la guerra, radica profondamente in una serie di rapporti di genere culturalmente distorti. Attraverso il loro processo di guarigione, queste donne violate, ferite possono contribuire fattivamente alla guarigione degli uomini, impedendo così il ripetersi di quanto altri uomini hanno commesso. |
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Masisi, 20 giugno 2011 – Quest'anno la Giornata mondiale del rifugiato
celebra il sessantesimo anniversario della ratifica nel 1951, a Ginevra,
della Convenzione delle NU relativa allo status dei rifugiati. Si
tratta di un documento assolutamente innovativo sia per quanto riguarda
la tutela in sé dei diritti dei rifugiati, sia per aver ribadito il
dovere da parte della comunità internazionale di prendersi cura delle
popolazioni rifugiate.
La Convenzione continua ad avere
ripercussioni di vasta portata su un numero sempre crescente di sfollati
di tutto il mondo. Lungi dall'essere un mero trattato di rievanza
storica, essa rappresenta una risposta profondamente umana agli orrori
della discriminazione razziale e politica, quali sono stati l'Olocauso,
la seconda Guerra Mondiale, e i suoi strascichi.
Due mie zie,
giovani donne a quel tempo, mi raccontavano come erano fuggite con i
loro genitori dal fronte di guerra. La loro più grande paura era quella
di cadere nelle mani di soldati che le avrebbero fatte oggetto di
violenza sessuale.
Per sembrare meno piacente, una di loro si
vestiva in maniera miseranda e si sporcava il volto con della terra.
L'altra ricordava come il terrore di uno stupro avesse indotto la madre a
tenere sempre in casa delle pillole di veleno. Un suicidio di massa
sarebbe stato preferibile a dover subire un'empia violazione. Furono
fortunate: riuscirono a sfuggire a una così orribile esperienza.
Duole
riconoscere che l'uso in tutto il mondo della violenza sessuale, in
particolare all'interno di certi conflitti armati, e il terrore di
esserne vittime non muore mai. La violenza sessuale e di genere (SGBV)
viene impiegata come arma di guerra, violando e infrangendo la
dimensione più intima della persona umana, indipendentemente dalla sua
età.
Scrivo questa riflessione dalla provincia del Nord Kivu,
nella Repubblica Democratica del Congo (RDC). Qui i team del JRS
lavorano con donne e bambine dei distretti di Masisi, Mwezo e Rutshuru,
di cui molte sono state vittime di aggressioni a sfondo sessuale. Il
Nord Kivu è una delle capitali mondiali in fatto di SGBV.
Le
attività del JRS qui possono apparire di poco conto, trattandosi di meri
corsi di alfabetizzazione e di formazione attitudinale, eppure
l'impatto che esercitano va ben oltre l'aspetto educativo.
L'alfabetizzazione e la creazione di competenze contribuiscono a dare
dignità alle donne, che nella cutura locale sono sempre state
sottostimate.
Con una formazione, sono più capaci di prendersi
cura di sé. Si radunano quotidianamente – donne che hanno vissuto gli
orrori, e altre che temono possa capitare anche a loro – e insieme, in
un luogo protetto, condividono le proprie esperienze e le ferite che
queste hanno inferto loro.
I corsi sono riservati un pubblico
femminile, tuttavia non di rado la trasformazione che l'apprendimento ha
prodotto nelle proprie mogli e sorelle non lascia indifferenti gli
uomini. Direttamente o indirettamente, le donne influenzano i propri
mariti e fratelli, e gradualmente li dissuadono dal venire risucchiati
in dinamiche di dominazione maschile e violenza.
La violenza,
come la guerra, radica profondamente in una serie di rapporti di genere
culturalmente distorti. Attraverso il loro processo di guarigione,
queste donne violate, ferite possono contribuire fattivamente alla
guarigione degli uomini, impedendo così il ripetersi di quanto altri
uomini hanno commesso. Si tratta di cambiamenti che avvengono a un
livello culturale e sociale più profondo, e quindi richiedono tempo; ma
sono indispensabili se si vuole conseguire una protezione protratta nel
tempo contro la SGBV.
La Convenzione di Ginevra del 1951 è nata
dalle ferite di centinaia di migliaia di donne e uomini rifugiati. Oggi è
dovere garantire, alla luce della Convenzione del 1951, una più
immediata e diretta protezione delle donne.
Ciò vuol dire dare ai
rifugiati, e in particolare alle donne e bambine, asilo e protezione in
paesi ospitanti, creando zone di sicurezza durante i conflitti armati,
istituendo campi e scuole protetti. Vuol dire assumersi l'onere di un
contributo concreto alla protezione di donne e bambine dalla SGBV.
Facciamo quindi nostro l'impegno a perseguire questo risultato nella
RDC, così come in altri paesi di tutto il mondo, in linea con la
missione del JRS e con il dettato della Convenzione sui rifugiati.
Giornata mondiale del rifugiato: La Convenzione di Ginevra del 1951, 60 anni di protezione ai rifugiati
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Se si dà loro accesso alla formazione professionale e al mercato del lavoro, i rifugiati possono divenire un valore per le comunità ospitanti. In ogni caso, l'integrazione sarà di gran lunga facilitata se verrà dato sostegno anche ai paesi in via di sviluppo e alle loro comunità indigene. Johannesburg, Sudafrica (Peter Balleis SJ/ JRS)
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| "In luoghi come la Repubblica Democratica del Congo, dove gli stupri sono sempre più all'ordine del giorno, migliaia di donne sono state sfollate con la forza. Il riconoscimento della violenza sessuale come forma di persecuzione ha fatto sì che non soltanto venisse loro accordata tutela legale, ma ha anche spinto le organizzazioni del caso a istituire programmi in risposta alle loro specifiche necessità", ha soggiunto p. Balleis. |
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Servizio dei gesuiti per i rifugiati
Communicato stampa
Giornata mondiale del rifugiato
Molto è stato fatto, ma c'è ancora ampio spazio per migliorare
Roma, 20 giugno 2011 – In risposta agli
orrori della seconda Guerra Mondiale, quasi sessant'anni fa la famiglia
delle Nazioni Unite ha compiuto i primi concreti passi nella costruzione
di un sistema globale di protezione dei rifugiati.
Afferma il direttore del JRS International,
Peter Balleis SJ, che "La Convenzione delle NU del 1951 è il pilastro
della protezione internazionale. La salvezza offerta a milioni di
uomini, donne e bambini, e la possibilità data loro di rifarsi una vita
in condizioni dignitose, è una chiara riprova del suo grande valore".
Particolarmente importante è stata la
scelta di stabilire una definizione di rifugiato che tenesse conto del
timore di persecuzione quale causa determinante la fuga, anziché
basare il giudizio su una specifica situazione. Altrettanto importante è
stata l'introduzione di un obbligo universale di prestare
significative, seppur limitate, forme di assistenza ai rifugiati, ivi
incluso – particolare rilevantissimo – l'impegno a mai rispedire
rifugiati nei luoghi in cui rischierebbero la persecuzione.
Pur tuttavia, troppi governi continuano a
ignorare i principi fondamentali della Convenzione, che viene da loro
vista come inopportuna sotto il profilo politico o troppo onerosa sul
piano economico. I rifugiati vengono spesso confinati in campi situati
in zone remote o addirittura detenuti ingiustamente in violazione del
loro diritto alla libertà di movimento. Parimenti, vengono loro negati i
documenti personali, il diritto al lavoro, e l'accesso ai servizi di
base. Gli stati limitano sempre più l'accesso ai propri territori e di
fatto impediscono ai richiedenti asilo di accedere alle opportune
procedure di determinazione del loro status.
Sempre nelle parole di p. Balleis, "Se alla
Convenzione fosse data piena attuazione, sia nella lettera che nello
spirito, tanti rifugiati in fuga dalla Libia che attraversano il
Mediterraneo, somali che fuggono in Kenya, e innumerevoli altri
fuggiaschi potrebbero trovare protezione e talvolta persino salvezza. La
protezione dalle violazioni dei diritti umani è diritto di nascita di
ciascuno di noi".
Nonostante la definizione di rifugiato data
dalla Convenzione sia più restrittiva rispetto a quella applicata dal
JRS – che comprende i migranti forzati sfollati da conflitti
generalizzati, ingiustizie economiche e disastri ambientali – pur
tuttavia nel corso del tempo la sua interpretazione ha subito delle
evoluzioni. In questi ultimi anni la Convenzione ha dato prova di
rispondere alle necessità emergenti ampliando la definizione di
rifugiato così da farvi rientrare nuovi gruppi, come le vittime di
violenze sessuali e di persecuzione da entità non di stato, come i
gruppi di ribelli e miliziani.
"In luoghi come la Repubblica Democratica
del Congo, dove gli stupri sono sempre più all'ordine del giorno,
migliaia di donne sono state sfollate con la forza. Il riconoscimento
della violenza sessuale come forma di persecuzione ha fatto sì che non
soltanto venisse loro accordata tutela legale, ma ha anche spinto le
organizzazioni del caso a istituire programmi in risposta alle loro
specifiche necessità", ha soggiunto p. Balleis.
Il prossimo dicembre l'Agenzia delle NU per
i rifugiati (UNHCR) convocherà esponenti di governi per chiedere a
ciascuno stato di impegnarsi ad attuare un sostanziale miglioramento
delle misure a protezione dei rifugiati. Il JRS sollecita i governi a
prendere questa sfida con la massima serietà: se è vero che molto c'è da
celebrare quest'anno, è vero anche che c'è ancora ampio spazio per
migliorare.
Africa Orientale: A 60 anni dall'adozione della Convenzione di Ginevra necessita espandere la protezione ai rifugiati
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Grazie alle nuove leggi e pratiche più liberali in vigore in Uganda e all'assistenza fornita dalle varie ONG, tra cui il JRS, molti rifugiati e i loro famigliari saranno in grado di riprendere in mano le fila delle proprie esistenze. Kampala, Uganda (Peter Balleis SJ/ JRS)
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| Al settembre 2010 il numero dei rifugiati somali presenti in Kenya, Uganda, Tanzania ed Etiopia superavano le 430.000 unità, dato che rispecchia la disparità di onere sostenuto dagli stati della regione. |
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Nairobi, 20 giugno 2011 – Malgrado la "natura temporanea" della
protezione internazionale così com'è prevista dalla Convenzione del 1951
sui rifugiati, a 60 anni dalla sua formale adozione il problema di
queste popolazioni non soltanto non è stato risolto, è fatto persino più
complesso. Nel corso degli anni le varie forme di persecuzione – e i
loro responsabili – sono mutate e aggravate da ingiustizie di natura
politica, sociale ed economica poste in atto in tutto il mondo da entità
tanto statali, quanto civili.
Pur registrando un'evoluzione
nell'interpretazione della Convenzione sui rifugiati – nel senso che ora
riconosce le forme di violenza sessuale e di genere, nonché le forme di
persecuzione poste in atto da entità civili, quali sono i gruppi armati
– l'attenzione posta sulla persecuzione individuale e l'esclusione di
gravi violazioni dei diritti sociali ed economici rappresentano un
problema non indifferente nell'Africa orientale.
Questa
definizione, applicata all'attuale situazione dell'Africa orientale,
esclude di fatto milioni di persone che fuggono da manifeste vessazioni
economiche, violenze generalizzate e disastri ambientali. Con ciò non si
vuol togliere valore alla Convenzione delle NU, semmai insistere sul
fatto che debba essere integrata.
Gli stati africani hanno
sopravvanzato la Convenzione NU del 1951, riconoscendo la mutevole
natura dello sfollamento forzoso. In conformità con la Convenzione
africana del 1969, alle persone sfollate da un conflitto, una
dominazione straniera o da eventi gravemente lesivi dell'ordine pubblico
spetta il riconoscimento dello status di rifugiati. Pertanto esso va
riconosciuto a quanti fuggono dagli effetti del conflitto in atto in
Somalia meridionale o centrale, o dalle violenze poste in atto dai
gruppi ribelli nella Repubblica Democratica del Congo.
La
ratifica della Convenzione africana sui rifugiati del 1969, con le forme
di protezione da essa previste, rappresenta un enorme passo avanti per
il continente africano.
La Convenzione del 1951 affermava a buon
diritto che "gli uomini, senza distinzioni, devono godere dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali". Questo principio è stato
inserito anche nella Convenzione africana del 1969, come pure nelle
legislazioni nazionali di paesi come il Kenya, l'Uganda, la Tanzania e
l'Etiopia.
Ciò significa che il diritto di chiedere asilo, il
principio del non respingimento – ovvero il diritto di non essere
rispedito in un paese dove si rischierebbe la persecuzione –, il
rilascio di documenti di identità e di viaggio, e la debita
considerazione delle libertà religiosa e sociale, sarebbero garantite a
"tutti i rifugiati", a prescindere dal loro luogo di residenza, che sia
un campo, un'area urbana o un insediamento.
Progresso
Determinati
diritti, affermati dalla Convenzione del 1951 – come il diritto a un
lavoro retribuito e alla libertà di movimento – sono rimasti quenstione
controversa. Né l'Etiopia, né il Kenya concedono ai rifugiati il diritto
di vivere al di fuori di determinate aree circoscritte, fatte salve
alcune circostanze quali l'esigenza di cure mediche specialistiche,
opportunità di studio debitamente riconosciute, o motivi di sicurezza.
Nella
pratica, tuttavia, molti rifugiati hanno continuato a vivere al di
fuori degli spazi stabiliti, in particolare in aree urbane, con
l'acquiescenza del governo ospitante e dell'Agenzia delle NU per i
rifugiati (UNHCR), che peraltro in questo caso concedono poca o
addirittura nessuna assistenza. Se da un lato i rifugiati si insediano
sempre più di frequente nelle aree urbane, anche illegalmente,
dall'altro i governi sono lenti nell'adeguare leggi, politiche e
programmi che potrebbero venire incontro alle loro esigenze.
Va
detto comunque che nell'ultimo quinquennio i governi africani hanno
compiuto significativi passi avanti nel trattare le gravi problematiche
dei rifugiati soprattutto nelle aree urbane. In effetti in questo arco
di tempo l'Agenzia delle NU per i rifugiati e le autorità ugandesi,
etiopiche e tanzaniane hanno adeguato le proprie procedure per la
determinazione dello status di rifugiati al dettato della Convenzione
africana.
Nel 2007 il governo etiopico ha mutato la propria
politica su libertà di movimento, sussistenza ed educazione, consentendo
ai rifugiati eritrei beneficiari di rimesse estere o iscritti presso
un'istituzione educativa di risiedere al di fuori dei campi.
Per
la sua legge sui rifugiati del 2006, il governo ugandese è stato
salutato nella regione come leader in fatto di protezione dei diritti
dei rifugiati. La legge consente loro di lavorare, ne promuove l'accesso
alla proprietà e all'assistenza sociale, e permette loro di risiedere
al di fuori degli insediamenti ufficiali nel caso siano in grado di
sostenersi senza ricorrere all'assistenza di stato.
Ponendo in
atto nella regione una legislazione nazionale che incorpori i dettami
delle Convenzioni di Ginevra e africana, gli stati hanno compiuto
significativi progressi nell'ambito della protezione dei rifugiati,
aprendo così uno "spazio protettivo" a migliaia di persone che
altrimenti non avrebbe avuto i requisiti per rientrare nei parametri
stabiliti dalla Convenzione del 1951 sui rifugiati. Va detto che
l'esistenza di una convenzione delle NU, pur con i suoi difetti, ha
avuto funzione catalizzatrice nella stesura della Convenzione africana.
Le sfide future
Permangono,
comunque, le sfide di una sua piena attuazione. La speranza di trovare
soluzioni durevoli – in particolare per i rifugiati che si trovano in
situazioni protratte nel tempo, come i somali, gli etiopici e gli
eritrei – va lentamente scemando. Continuano ad aumentare gli arrivi,
mentre fioche rimangono le speranze di reinsediamento in paesi terzi o
di integrazione a livello locale.
Al settembre 2010 il numero dei
rifugiati somali presenti in Kenya, Uganda, Tanzania ed Etiopia
superavano le 430.000 unità, dato che rispecchia la disparità di onere
sostenuto dagli stati della regione. Come previsto dalla Convenzione dei
1951 sui rifugiati, gli stati sono tenuti a condividere la
responsabilità nei confronti dei rifugiati. I meccanismi sono chiari:
maggiore sostegno finanziario e programmatico per i rifugiati e le
organizzazione che se ne occupano, individuazione di località di
reinsediamento in paesi terzi per gli sfollati con la forza più
vulnerabili, e sostegno ai governi ospitanti e all'UNHCR.
Costretti
a trovare un punto di equilibrio tra le varie problematiche – diritti
dei rifugiati, sicurezza alle frontiere, possibilità di sussistenza
delle popolazioni ospitate – e non potendo contare su sufficienti aiuti
da parte delle altre nazioni più affluenti, gli stati così
eccessivamente oberati tendono a vedere nei rifugiati un onere anziché
che un beneficio per le rispettive società. Il problema dei rifugiati,
quindi, non deve gravare soltanto su un ristretto numero di stati, bensì
deve interessare l'intera famiglia internazionale delle nazioni.
Stella Ngumuta, Capo responsabile del JRS Africa orientale per l'Advocacy
Africa meridionale: interpretare la Convenzione sui rifugiati a 60 anni di distanza
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Pur in fuga da una grave crisi economica e da violazioni dei diritti umani, gli zimbabwuani vengono considerati migranti privi di documenti anziché rifugiati. Eppure molti di essi necessitano disperatamente di protezione internazionale. Limpopo, Sudafrica (Peter Balleis SJ/ JRS)
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| Senza il concomitante sostegno di un migliore quadro legislativo e l'impegno internazionale di assistere ulteriormente i paesi ospitanti più poveri, sarà sempre più difficile assicurare che nel Sud dell'Africa siano rispettati i diritti degli sfollati con la forza. |
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Johannesburg, 20 giugno 2011 – In questi ultimi 60 anni la Convenzione
di Ginevra delle NU ha dato a milioni di persone in fuga da persecuzioni
la possibilità di riprendere a vivere in condizioni di sicurezza. Per
esserne tutelati è necessario rispondere a una serie di criteri
stabiliti dal diritto internazionale. Prima che la protezione possa
farsi realtà, questi principi di massima devono tradursi in una
legislazione o una politica nazionale; purtroppo, però, ciò non sempre
accade.
Il mondo, peraltro, in questi decenni è cambiato; e in
Africa meridionale le definizioni contenute nel testo della Convenzione
si fanno sempre più obsolete, e in alcuni contesti non riescono ad
aiutare coloro che hanno pressante necessità di sostegno internazionale.
Il
Africa meridionale ha sul suo territorio una nutrita popolazione di
rifugiati e il Sudafrica conta il maggior numero di richiedenti asilo
ufficiali del mondo. Paesi dalla scarsa sicurezza alimentare, come lo
Zimbabwe e il Malawi ospitano in campi migliaia di rifugiati provenienti
dall'intero continente. Vivere nei campi spesso implica limitazione dei
movimenti e minori opportunità lavorative, il che determina una
situazione opprimente e improduttiva in cui le popolazioni ospitate non
trovano risposta alle proprie esigenze.
I rifugiati urbani
Il
protrarsi di molti conflitti africani che determinano fenomeni di
sfollamento ha costretto numerosi rifugiati della regione a considerare
il proprio esilio permanente. I rifugiati spesso cercano di rifarsi una
vita e porre in atto strategie a lungo termine anziché attendere nei
campi che il conflitto causa del loro sfollamento abbia termine.
Numerosi
richiedenti asilo e rifugiati scelgono quindi di insediarsi in grandi
aree urbane dell'Africa come Johannesburg e Nairobi, Luanda e Lilongwe,
per citarne solo alcuni. Le aree urbane, in particolare quelle dei paesi
più sviluppati come il Sudafrica, offrono potenziali possibilità di
impiantare un'attività commerciale o di intraprendere un corso di studi,
oltre a consentire un più facile accesso ai servizi di base. Inoltre,
le aree urbane richiamano sempre più presenze in quanto dispongono di
reti sociali già operanti che assicurano sostegno e assistenza.
I
cosiddetti rifugiati urbani risiedono al di fuori dei campi per
svariati motivi, e questa denominazione non implica la legittimazione
della loro scelta residenziale. In alcuni casi essi vivono nelle aree
urbane illegalmente, con il rischio di essere arrestati, sottoposti a
vessazioni o essere espulsi dal paese. Il che li induce a mantenere un
basso profilo per la propria sicurezza, divenendo così il gruppo sociale
più difficile da assistere e sostenere.
Le politiche di
accampamento si basano sulla legislazione nazionale che varia di stato
in stato, ed è in diretta violazione delle norme della Convenzione di
Ginevra. La limitazione di movimento e i conseguenti rischi che si
pongono ai rifugiati urbani costituiscono la più pressante problematica
riguardante i migranti forzati.
Oltre ai suddetti rischi, uno dei
problemi fondamentali che si pongono ai rifugiati urbani è quello
dell'accesso ai servizi. È loro tutt'altro che facile poter fruire dei
servizi abitativi, sanitari ed educativi sia perché risiedono nelle aree
urbane illegalmente, sia perché vengono fatti oggetto di
discriminazione razziale da parte delle strutture che erogano quegli
stessi servizi. Dal Sudafrica si ha notizia di rifugiati bisognosi di
cure respinti da strutture ospedaliere di stato, e di casi di vessazioni
da parte della polizia locale.
In effetti, l'assistenza ai
rifugiati urbani rappresenta uno degli ostacoli che tanto i rifugiati
quanto gli erogatori di servizi si trovano dinanzi. Spesso le forze
dell'ordine e la polizia di frontiera sono disinformate in fatto di
diritti dei rifugiati, né sono sottoposte a un adeguato controllo a che
rispettino loro stesse le leggi in vigore. E tutto ciò può condurre
all'espulsione dei rifugiati.
Di recente l'Agenzia delle NU per i
rifugiati (UNHCR) ha riconosciuto la necessità di espandere lo spazio
protettivo riservato ai rifugiati nelle aree urbane sviluppando una
politica che riconosca l'esigenza che essi acquisiscano una certa
autonomia e al contempo armonizzi la legislazione nazionale con la legge
umanitaria internazionale.
Si tratta, tuttavia, di un processo
lento che in alcuni dei più poveri paesi ospitanti incontra non poca
resistenza in ambito politico. Paesi in cui la sicurezza alimentare non è
garantita, come il Mozambico e il Malawi, sono tangibilmente mal
disposti, in quanto percepiscono la presenza dei rifugiati come un peso
di cui si potrebbe fare a meno e un iniquo sfruttamento delle già
limitate risorse.
In effetti, il concetto di "espandere lo
spazio protettivo" è cruciale, come attesta la situazione dell'Africa
meridionale. Pone una vera e propria sfida alla Convenzione di Ginevra
la dura condizione degli zimbabwuani definiti "migranti di
sopravvivenza" che entrano in Sudafrica e in altri paesi viciniori.
Sono
così definite le popolazioni vulnerabili che, pur necessitando di
assistenza internazionale, non rientrano appieno nella definizione
convenzionale di rifugiati. Lo si riscontra penosamente nella grave
situazione degli zimbabwuani indigenti che non possono procurarsi cibo
né terra e non godono di sicurezza, e che tuttavia non sono considerati
rifugiati ai sensi della Convenzione di Ginevra. Nel classificarli come
migranti economici si trascura il fatto che siano costretti a migrare e
non possano minimamente intervenire sulla precarietà delle loro
condizioni di vita.
Convenzione africana sui rifugiati
Si
tratta di gruppi che pongono una seria sfida ai provider di servizi, in
particolare a quelli di natura governativa, che nel Africa meridionale
sono incaricati di erogare servizi esclusivamente ai rifugiati. Esiste
peraltro anche il problema di quanti hanno urgente bisogno di
protezione, ma le cui pratiche sono disperse nel mucchio di quelle
altrettanto urgenti riguardanti i migranti di sopravvivenza.
In
risposta alle circostanze sempre nuove che connotano i paesi ospitanti,
molti organismi che si battono per la tutela dei diritti umani invocano
l'allargamento della definizione di rifugiato in modo tale da
comprendere anche gli sfollati interni e quanti fuggono da un conflitto
generalizzato. Ad ogni modo, nell'attuale clima politico è poco
probabile che gli stati elaborino una bozza di convenzione sui rifugiati
che effettivamente risponda alle necessità di queste popolazioni.
Rinegoziare la Convenzione di Ginevra potrebbe rivelarsi una vera e
propria riapertura del vaso di Pandora.
Per conseguire una
migliore protezione delle popolazioni vulnerabili bisognerebbe semmai
integrare la detta Convenzione attraverso l'effettiva attuazione dei
trattati regionali. In tal caso si tratterebbe di esercitare pressioni
sulle nazioni dell'Africa meridionale perché diano attuazione alla
convenzione dell'Unione Africana sui rifugiati, la cui definizione è ben
più ampia di quella delle NU, includendo anche le persone che fuggono
da "eventi gravemente lesivi dell'ordine pubblico", e sollecitare gli
stati aderenti ad applicare la convenzione africana anche laddove si
tratti di sfollati interni.
Comunque, non è soltanto questione di
buona volontà. Negli stati dell'Africa meridionale confluisce un numero
sproporzionato di sfollati con la forza. Se da un lato è giusto che la
comunità internazionale e la società civile premano perché la regione
dia protezione a queste popolazioni vulnerabili, è anche giusto che si
facciano in parte carico di questo onere attraverso una maggiore e più
impegnativa opera di reinsediamento e un più significativo sostegno ai
paesi più poveri che lottano per far fronte ai costi dell'accoglimento
di rifugiati e richiedenti asilo.
Senza il concomitante sostegno
di un migliore quadro legislativo e l'impegno internazionale di
assistere ulteriormente i paesi ospitanti più poveri, sarà sempre più
difficile assicurare che nel Sud dell'Africa siano rispettati i diritti
degli sfollati con la forza.
Robyn Leslie, Capo responsabile del JRS Africa meridionale per l'Advocacy
Europa: Protezione dei rifugiati – illusione o realtà
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Madre e figlio salvati dai flutti dopo il naufragio dell'imbarcazione su cui attraversavano il Mediterraneo. (F Noy/ UNHCR)
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| Bisogna riconoscere che gli stati europei violano non soltanto la legge internazionale, ma anche quella europea. |
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Bruxelles, 20 giugno 2011 – Dall'inizio della cosiddetta "Primavera
araba", e più in particolare dal conflitto armato esploso a metà
febbraio 2011 in Libia, decine di migliaia di persone hanno cercato di
fuggire dall'escalation di violenze nel Nord Africa per trovare
protezione in Europa. Spesso le loro speranze sono letteralmente
naufragate: quasi ogni settimana, infatti, si ha notizia di una qualche
imbarcazione che si è inabissata in alto mare con il suo carico di
esseri umani.
Sono vittime, queste, della impenetrabilità delle
frontiere europee. Per anni l'Unione Europea e i suoi stati membri hanno
fatto quanto in loro potere per mantenere i propri confini invalicabili
ai migranti "indesiderati". E al contempo non si sono curati di
stabilire politiche e procedure che consentissero l'identificazione e
l'assistenza a quanti giungevano in Europa in cerca di protezione
internazionale.
Al contrario, la cooperazione confinaria con i
paesi di transito ha occupato un posto di tutto rilievo nell'agenda
dell'EU, i cui stati hanno attuato nei confronti di questi paesi la
politica della carota e del bastone, così da assicurare il controllo dei
propri confini e impedire l'arrivo di migranti indesiderati.
Pochi
mesi prima che iniziasse il conflitto libico, il Commissario e altri
rappresentanti EU corteggiavano assiduamente il colonnello Gheddafi,
dittatore di quel paese, col fine di assicurarsi la sua collaborazione
attraverso l'applicazione delle sue politiche di controllo sui confini.
Di
pari passo con le iniziative europee, diversi stati membri hanno
avviato contatti bilaterali e concluso accordi con alcuni paesi di
transito, di cui i casi più eclatanti sono gli stretti rapporti
instaurati tra Spagna e Marocco, Mauritania e Senegal, fino a giungere
ai recentissimi accordi stipulati tra Italia e Libia.
Chi giunge
in Europa su barconi stracolmi, o attende in un campo rifugiati il
reinsediamento in un paese terzo, spesso è sfuggito nel proprio paese a
gravi violazioni dei diritti umani. La stragrande maggioranza della
popolazione ospitata nel campo tunisino di Ras Jdir, per esempio,
proviene da paesi come la Somalia, l'Eritrea, il Ciad e il Niger.
Un
rapido sguardo attraverso i rapporti di Amnesty International e Human
Rights Watch già coglie sufficienti dati circa la spaventosa situazione
che in questi paesi si ha in fatto di diritti umani. Né si tratta di una
tendenza recente: nel solo 2009, per esempio, approssimativamente il 60
percento dei richiedenti asilo approdati a Malta proveniva dalla
Somalia, ed era inequivocabilmente bisognoso di protezione.
La
scelta di serrare i confini, che non prevede al contempo alcuna misura
di identificazione delle persone bisognose di protezione che si
trovassero in paesi di transito, senza ombra di dubbio lascia dietro di
sé vittime. A dispetto di ripetute assicurazioni da parte della politica
europea, non si è concretizzato alcun meccanismo di protezione. Né il
neo-costituito Ufficio di supporto europeo in materia di asilo, che si
limita a fornire supporto tecnico agli stati membri, né l'Agenzia
europea per il controllo dei confini FRONTEX hanno uno specifico mandato
di protezione.
Lungi dall'essere eliminato è il rischio che
persone che abbisognano di protezione vengano respinte nel corso di
operazioni di controllo confinario. A sessant'anni dalla formale
adozione della Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati, è chiaro
che i governi europei stanno violando il principio fondante di questo
lungimirante documento. Nella migliore delle ipotesi, poco se non nulla
viene fatto per assicurare che a quanti necessitano di protezione
internazionale essa venga effettivamente accordata; nella peggiore delle
ipotesi, si fa in modo da impedire l'arrivo di queste persone.
Dobbiamo
ritenere a questo punto che il concetto di protezione sia diventato una
mera illusione dopo soli 60 anni? Forse è una valutazione troppo
pessimistica. Non ci dimentichiamo che la Convenzione viene riconosciuta
come uno dei "trattati per un ordine mondiale" divenuto struttura
portante di una prossima "costituzione globale".
Nessuna
valutazione dell'effetto civilizzatore di un trattato che accordi
diritti ai rifugiati, a coloro che non potendo più dipendere dal proprio
governo per la protezione rimarrebbero privi di ogni diritto, sarà mai
eccessiva.
In particolare, di massima importanza è il divieto di
espulsione e di rinvio al confine di cui all'Articolo 33 (1) della
Convenzione. Nel corso degli anni la clausola è divenuta parte della
legge consuetudinaria internazionale da rispettarsi anche dagli stati
non firmatari. Essa vieta categoricamente il rinvio in forma diretta o
indiretta al suo paese di origine di qualsiasi persona che abbia fondato
timore di persecuzione per qualsivoglia motivo specificato nella
Convenzione.
L'accoglimento quasi universale di questa clausola
ha permeato la giurisprudenza europea. La Convenzione del 1951
riguardante lo status dei rifugiati è ora parte integrante del diritto
europeo. L'Articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali, che
stabilisce che il diritto di asilo sia "garantito nel rispetto delle
norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio", ha la
medesima valenza dei trattati fondativi dell'EU.
Va detto inoltre
che l'Articolo 19 (2) della Carta va oltre quanto sancito dalla
Convenzione sullo status dei rifugiati quando stabilisce che "nessuno
può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui
esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla
tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti".
Pur
tuttavia, sui confini dell'EU la realtà è ben lontana dagli ideali
espressi in questi documenti. In tutta franchezza, bisogna riconoscere
che gli stati europei violano non soltanto la legge internazionale, ma
anche quella europea. Fortunatamente le varie entità e figure che si
battono in favore dei richiedenti asilo hanno il Diritto cui richiamarsi
a sostegno e conferma dei propri interventi.
Esiste, infatti,
tutto un corpus legislativo sulla materia che fa della protezione una
realtà e non una mera illusione. Ed è giunta l'ora che la politica tutta
– a livello nazionale quanto europeo – provveda a far sì che siano
rispettate le norme, assicurando in tal modo un sistema di asilo onesto,
aperto ed efficace a beneficio di chiunque ne abbia necessità.
Porre
in evidenza la battaglia in favore di coloro cui è negata la protezione
di stato vuol dire battersi per il rispetto dei valori in un confronto
tra quanti pongono in primo piano l'umana esistenza dei singoli, e
quanti privilegiano la protezione dei confini nazionali. In questa
battaglia, il Servizio dei gesuiti per i rifugiati trae ispirazione
all'antico testo ebraico del Talmud: "Chiunque salva una vita, salva il
mondo intero".
Stefan Kessler, Capo responsabile del JRS Europa per l'Advocacy
Stati Uniti: La Convenzione delle NU sui rifugiati del 1951 compie 60 anni
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Se ai rifugiati viene consentito l'accesso ai servizi educativi e al mercato del lavoro, come previsto dalla Convenzione del 1951, potranno non soltanto rifarsi una vita ma anche dare un contributo alle rispettive comunità ospitanti. Amman, Giordania (Peter Balleis SJ/ JRS)
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| In anni recenti, tutti coloro che perorano questa causa – JRS compreso – hanno considerato con rinnovato interesse i diritti previsti dalla Convenzione e che sono tuttora troppo spesso ignorati, come il diritto alla libertà di movimento, all'occupazione e altri ancora di valore fondamentale per la dignità della persona. |
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Washington DC, 20 giugno 2011 – Oggi, Giornata mondiale del rifugiato ci
soffermiamo a riflettere sull'importanza della Convenzione delle NU
sullo status dei rifugiati, siglata nel 1951 e che quindi è giunta al
suo 60° anniversario.
In che misura ha retto la prova dei tempi
questo documento che costituisce la base stessa della risposta
internazionale alle necessità dei rifugiati? Sarà in grado questa
fondamentale, formale affermazione dei diritti umani di far fronte nei
prossimi decenni alle sfide sempre nuove che si porranno alla migrazione
forzata?
Gli inizi
Traendo
da tutta una serie di documenti preesistenti che trattavano di
determinati aspetti dei diritti dei rifugiati, uno fra tutti la
Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, la Convenzione
delle NU sullo status dei rifugiati era originariamente intesa a
definire e a limitare la responsabilità degli stati firmatari nei
confronti dei rifugiati sfollati dalla seconda Guerra Mondiale e dalle
situazioni a essa immediatamente conseguenti.
La sua
formulazione, pertanto, era influenzata tanto da interessi egoistici,
quanto da preoccupazioni di natura umanitaria; ed è proprio in questo
contesto che la Convenzione ha fissato la prima definizione universale
di rifugiato e articolato i primi obblighi minimi che competono agli
stati aderenti nei confronti di quanti rientrano nel campo di competenza
della Convenzione stessa.
Nel tempo, la definizione di rifugiato
– che riconosce il diritto alla protezione a fronte di un fondato
timore di persecuzione su base razziale, religiosa, di nazionalità, di
appartenenza a un determinato gruppo sociale o di pensiero politico – ha
dato prova di una certa limitatezza, pur dimostrandosi sufficientemente
flessibile da costituire per i singoli stati un utile punto di
riferimento nel trattare un ampio ventaglio di situazioni determinate
dallo sfollamento forzato.
La riprova dell'utilità di questa
formale definizione risiede nel fatto che ben 147 stati hanno fin qui
aderito alla Convenzione o al suo protocollo. Vale notare che il
principio di non respingimento alla base della Convenzione, che si
concretizza nel divieto di rispedire i rifugiati alla volta di quei
paesi dove essi sarebbero esposti direttamente o indirettamente a forme
di persecuzione, è ormai accettato come norma consuetudinaria
internazionale. L'universalità di questo principio è tale che persino
gli stati non aderenti esitano a infrangerlo.
Omissioni non sempre negative
Altrettanto
significativo è ciò di cui la Convenzione difetta. Sorprende il fatto
che non cercasse in alcun modo di definire il concetto di persecuzione,
né in cosa si componesse un gruppo sociale – integrazione, questa,
dell'ultima ora alla definizione di rifugiato che ne ha assicurato il
successo.
Se da un lato la Convenzione afferma il diritto dei
rifugiati a cercare riparo in altri stati, dall'altro non fa obbligo ad
alcuno di essi di consentire l'accesso al proprio territorio. Questo
fatto ha indotto alcuni stati a respingere rifugiati sui propri confini e
interdire lo sbarco sulle proprie coste, in palese contraddizione con
lo spirito, se non addirittura la lettera della Convenzione.
Inoltre,
pur stabilendo la Convenzione il diritto dei rifugiati a cercare asilo,
essa non impone ai singoli stati di concedere ai rifugiati asilo nel
proprio territorio, con la conseguenza che molti di essi permangono in
una posizione indefinita.
L'insistenza della Convenzione sul
principio del non respingimento, senza peraltro assicurare che esso vada
di pari passo con la garanzia di accesso a una delle tre possibili
soluzioni a lungo termine – integrazione a livello locale, rimpatrio
volontario, reinsediamento in un paese terzo – ha prodotto conseguenze
impreviste. Ha infatti contribuito a produrre situazioni che vedono i
rifugiati costretti a sopravvivere alla meglio nei campi per anni, se
non per decenni, senza poter rientrare nei rispettivi paesi, e senza che
sia data loro la possibilità di integrarsi nelle società ospitanti o
eventualmente trasferirsi in paesi terzi.
Il "carico" di
rifugiati che ne risulta e che comporta un costo altissimo in termini
sia di sofferenza umana che di impiego di risorse locali e
internazionali, è forse la conseguenza più preoccupante e non prevista
dalla Convenzione.
Va detto ancora che la Convenzione non prevede
la costituzione di un qualsivoglia organismo o struttura che
sovrintenda sul rispetto degli obblighi da essa imposti. Ne consegue che
l'interpretazione della Convenzione e delle forme di protezione da essa
previste è lasciata ai singoli stati firmatari, ai diversi
raggruppamenti regionali e all'Agenzia delle NU per i rifugiati (UNHCR).
Ciò si è riconosciutamente dimostrato un suo punto di notevole
debolezza, in quanto i vari stati spesso subordinano i propri obblighi
ai rispettivi interessi di ordine politico.
Si può tuttavia
argomentare che si tratta di un'omissione funzionale alla partecipazione
di quanti più stati possibile, e che l'apertura della Convenzione a
reinterpretazioni alla luce di circostanze in costante evolversi ha
contribuito nel tempo a un rinnovamento del pensiero e della pratica che
ha portato a una più evoluta interpretazione del concetto di protezione
dei rifugiati che si articola in più direzioni a questi favorevoli.
Aperta a nuove interpretazioni
Se
i critici hanno periodicamente sollevato dubbi sulla perdurante
validità della Convenzione alla luce della crescente complessità del
fenomeno della migrazione forzata, il fatto stesso che essa non tenti di
prevedere ogni circostanza cui potrebbe applicarsi si è dimostrato un
vantaggio non indifferente.
In questi ultimi decenni,
l'interpretazione della definizione di rifugiato si è allargata fino a
comprendere forme di persecuzione non previste dai firmatari originari. A
titolo di esempio, oggi si prende in considerazione la persecuzione da
parte di entità non di stato, come ad esempio gruppi ribelli, laddove lo
stato stesso non intenda o non sia in grado di proteggere i propri
cittadini. Anche il concetto di appartenenza a un particolare gruppo
sociale è stato esteso ed è spesso applicato a gruppi di nuova
individuazione, come le vittime di violenza di genere.
È
difficile che nell'elaborare una più puntuale definizione di rifugiato,
sessant'anni fa si potessero prevedere i cambiamenti di ordine politico e
sociale che sono alla base di questo processo evolutivo.
Uno sguardo in avanti
Nel
momento in cui la Convenzione entra nel suo settantennio, laddove si
tratta di affrontare i gravi vuoti legislativi in fatto di protezione
dei rifugiati, i governi, gli organismi internazionali e la comunità che
si batte per il rispetto dei diritti umani continuano a richiamarsi
alle sue norme. In anni recenti, tutti coloro che perorano questa causa –
JRS compreso – hanno considerato con rinnovato interesse i diritti
previsti dalla Convenzione e che sono tuttora troppo spesso ignorati,
come il diritto alla libertà di movimento, all'occupazione e altri
ancora di valore fondamentale per la dignità della persona.
La
Convenzione, applicata di pari passo con altri strumenti complementari a
tutela dei diritti umani, diviene così la base di un nuovo movimento
che si batte con e per conto dei rifugiati cosicché essi siano protetti
da ogni nocumento, sia riaffermata la loro autonomia sul piano umano, ed
essi trovino sostegno nelle loro aspirazioni. Tutto fa ritenere che la
Convenzione permarrà un documento vitale che si evolverà nel tempo, mano
a mano che comprenderemo più a fondo le esigenze e le necessità dei
rifugiati.
Mitzi Schroeder, Direttore per le Politiche del JRS USA
America Latina: a 60 anni dalla ratifica della Convenzione sui rifugiati, la Dichiarazione di Cartagena riconferma la sua validità
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Numerosi sono i colombiani costretti a fuggire da esplosioni di violenza generalizzata, compresa quella scatenata da gruppi paramilitari e guerriglieri. Non potendo dimostrare concretamente la fondatezza del loro timore di atti persecutori, troppo spesso si vedono negare il riconoscimento dello status di rifugiati. Panama (Peter Balleis SJ/ JRS)
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| È stato negato lo status di rifugiati a numerosi richiedenti asilo che erano fuggiti da situazioni di "violenza generalizzata" e non da persecuzione individuale. Nella categoria "violenza generalizzata" rientrano le vittime di paramilitari e altre entità non di stato, criterio che viene applicato indiscriminatamente dal governo panamense. |
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Bogotá, 20 giugno 2011 – Oggi il mondo si ferma a commemorare i milioni
di persone costrette ad abbandonare le proprie case per timore di
persecuzione e che non possono fare ritorno là dove avevano intessuto le
proprie esistenze.
In questo anno 2011, la commemorazione ha un
particolare valore: sono trascorsi 60 anni dalla formale adozione della
Convenzione delle NU del 1951 relativa allo status dei rifugiati,
pilastro della legislazione internazionale su questa popolazione, che ha
consentito a milioni di rifugiati ad accedere alla protezione
internazionale e a trovare a soluzioni durevoli allo sfollamento cui
erano stati costretti.
L'America Latina non è rimasta immune
dalle dinamiche globali dei conflitti interni e fra stati. In effetti è
stata teatro della più lunga crisi umanitaria di questi ultimi anni, di
cui epicentro è la Colombia. Dalla fine degli anni '90 in poi, il
conflitto armato colombiano è divenuto un qualcosa di ben più grave di
un'ostilità interna al paese, tramutandosi nella principale crisi
umanitaria del continente connotata da indicibili violenze.
Allargandosi
gli effetti di questa situazione al di fuori dei confini del paese, una
delle conseguenze più drammatiche del conflitto è stata il dilagare di
centinaia di migliaia di colombiani costretti a cercare protezione
internazionale; fenomeno, questo, che ha avuto un impatto particolare
sugli stati confinanti di Ecuador, Panama e Venezuela.
Per
comprendere le dimensioni della crisi è necessario analizzare un po' più
da vicino i dati statistici riguardanti lo sfollamento e il fenomeno
dei rifugiati. Secondo fonti governative, tra il 1997 e il 31 dicembre
2010, oltre 3,6 milioni di colombiani sono stati costretti allo
sfollamento a causa delle violenze in atto. Stando alle ONG, come il
Centro di monitoraggio sullo sfollamento interno, la cifra
raggiungerebbe addirittura i 5,2 milioni di persone, vale a dire il 10
percento della popolazione totale del paese.
Oltre agli sfollati
interni vanno considerate le persone costrette a fuggire dalla Colombia.
Tra richiedenti asilo e rifugiati riconosciuti tali, si calcolano
attualmente presenti in Ecuador oltre 100.000 colombiani. Da uno studio
condotto nel 2008, risultavano allora presenti nel paese più di 135.000
colombiani bisognosi di protezione internazionale
A queste cifre
vanno aggiunte 180.000 presenze in Venezuela e 15.000 a Panama. In
totale circa 330.000 colombiani sono stati costretti a trovare riparo
nei paesi confinanti a causa del clima di violenza.
Ciò
nonostante, stando ai dati relativi al processo di determinazione del
diritto all'asilo il numero dei rifugiati riconosciuti cometali è
estremamente basso. Ciò si deve in parte al contenuto numero di domande
di riconoscimento dello status, e in parte alla bassa percentuale di
pratiche giunte a buon fine, situazione illustrata nella seguente
tabella:
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| Paese | Persone bisognose di protezione internazionale
| Domande
| % del totale
| Rifugiati riconosciuti cometali
| % of totale | | Venezuela | 180,000
| 14,604
| 8
| 1,364
| 1
| | Panama | 15,000 | 792
| 5
| 1,075
| 7
| | Ecuador | 135,000 | 50,000
| 37
| 53,973
| 40
| | | |
|
|
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| | Totale | 330,000 | 65,396
| 20
| 56,412
| 17
|
Fonti: varie (UNHCR, Consilio per i diritti umani – Panama, Ministero degli affari esteri – Ecuador)
Da
questa tabella emergono due interrogativi: perché soltanto il 20
percento dei bisognosi di protezione ne fanno domanda, e per quale
motivo la percentuale dei riconoscimenti è così bassa? Per dovere di
chiarezza va fatto presente che le cifre di cui sopra si riferiscono al
totale delle domande, a prescindere dalla nazionalità dei richiedenti, e
non soltanto a colombiani che comunque ne sono la stragrande
maggioranza.
Il motivo principale per cui i colombiani non
chiedono asilo va ascritto alla non conoscenza dei benefici che
deriverebbero dall'aver presentato domanda, così come dei benefici di
legge in generale. Essi temono l'espulsione e la detenzione, misure che
sarebbero in violazione di due principi fondamentali della legge
internazionale sui rifugiati: il divieto di respingimento e la non
sanzionabilità.
Diverse ipotesi spiegherebbero il basso tasso di riconoscimenti dello status di rifugiati ascrivibile a questi paesi, tra cui:
- efficienza delle procedure di asilo;
- disponibilità dei governi a concedere protezione; e
- incapacità della legislazione vigente di assicurare il riconoscimento dello status di rifugiati.
Esaminando
attentamente i dati statistici, si notano significative differenze tra i
tre paesi. In Venezuela soltanto all'uno percento di quanti abbisognano
di protezione viene riconosciuto lo status di rifugiato; a Panama si si
arriva al sette percento; mentre in Ecuador la cifra balza al 40
percento.
L'esperienza maturata tra il 2009 e il 2010 dal JRS
Ecuador con il processo di registrazione perfezionato, programma
appoggiato dal governo ecuadoriano e dall'Agenzia delle NU per i
rifugiati (UNHCR), può essere illuminante. Nel caso specifico si è
trattato di una massiccia campagna condotta sulle fasce confinarie del
paese che ha consentito di effettuare nell'arco di una sola giornata la
registrazione, l'esame e la risoluzione della singola pratica di asilo.
Grazie a questo programma, in un solo anno a oltre 27.000 colombiani è
stato riconosciuto lo status di rifugiati.
Ciò è in forte
contrasto con l'esperienza fatta l'anno scorso dal JRS a Panama e
Venezuela. Lì, infatti, è stato negato lo status di rifugiati a numerosi
richiedenti asilo che erano fuggiti da situazioni di "violenza
generalizzata" e non da persecuzione individuale. Nella categoria
"violenza generalizzata" rientrano le vittime di paramilitari e altre
entità non di stato, criterio che viene applicato indiscriminatamente
dal governo panamense. In Venezuela le domande di riconoscimento sono
spesso considerate prive di fondate motivazioni, il che dà alle autorità
un ampio margine di discrezionalità nel valutare le cause della fuga
dal paese di origine.
Grazie all'impatto esercitato dal processo
di registrazione perfezionato applicato in Ecuador, l'agenzia per i
rifugiati venezuelana sta ora conducendo una campagna di
sensibilizzazione, che tuttavia non ha portato fin qui a un
significativo aumento dei casi di riconoscimento dei richiedenti asilo.
Se
si esamina il processo di definizione di rifugiato attuato in Ecuador,
si scopre che esso prevede clausole non rientranti nella Convenzione
delle NU del 1951. Qui i rifugiati sono considerati persone "fuggite dal
paese di origine in quanto la loro vita, sicurezza o libertà erano
messe a rischio da situazioni di violenza generalizzata, aggressione
esterna, conflitto interno, massiccia violazione dei diritti umani o
altre circostanze gravemente lesive dell'ordine pubblico".
Questa
definizione di più ampio respiro contenuta nella legislazione
ecuadoriana rispecchia lo spirito della Dichiarazione di Cartagena sui
rifugiati del 1984. Inoltre il processo di registrazione perfezionato
costituisce un esempio di come uno strumento regionale fondato su
un'analisi delle particolari circostanze di asilo possa rappresentare
un fattore decisivo nel fornire una protezione efficace a migliaia di
latinoamericani sfollati con la forza.
La definizione più ampia
di rifugiato adottata in Ecuador è alla base del successo del processo
di registrazione perfezionato, divenuto così ben più di una mera buona
intenzione.
La Giornata mondiale del rifugiato va presa
quest'anno come un'occasione per sollecitare i governi dell'America
Latina a incorporare le norme della Dichiarazione di Cartagena nelle
rispettive legislazioni nazionali, rafforzando così i legami di
solidarietà che caratterizzano la regione e fornendo ai rifugiati una
maggiore protezione.
Juan Felipe Carrillo, responsabile regionale per l'Advocacy, JRS America Latina e Caraibi
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